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Scritto da Amministratore   
Venerdì 20 Gennaio 2012 14:08
1. L’assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima.
2. L’assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino all’approvazione dello statuto, l’assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d’ambito, di cui all’articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti).
4. Alle sedute dell’assemblea sono inviatati a partecipare,
con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.
5. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
 

Funzioni dell’assemblea

1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare
provvede:
a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2012;
b) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998;
c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
d) alla scelta della forma di gestione;
e) all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 152/2006;
f) all’approvazione della carta della qualità del servizio
che il gestore è tenuto ad adottare;
g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 della L.R. n. 69/2011, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità servizio rifiuti;
i) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale;
l) all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 46 della L.R. n. 69/2011.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Gennaio 2012 12:46
 
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